Amministratore di sostegno, le novità tra riordino e semplificazioni

Amministratore di sostegno, le novità tra riordino e semplificazioni

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Amministratore di sostegno, le novità tra riordino e semplificazioni. Iter partito il 29 novembre, l’articolo 17 conferisce al governo una delega per riordino e semplificazione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e della amministrazione di sostegno.

 

Cosa cambiaNulla cambia nell’immediato per le persone e le famiglie, nel senso che il governo da ora avrà 24 mesi per riscrivere interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, attraverso uno o più decreti legislativi. La necessità di tale riforma si radica nell’articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità approvata nel 2006 e legge in Italia dal 2009: già nel 2016 l’Onu aveva raccomandato al nostro Paese di “superare” questi tre istituti, leggendovi unasostituzione” da parte di terzi alla persona con disabilità. Secondo la delega, interdizione e inabilitazione saranno gradualmente superati (verosimilmente non sarà più possibile aprire nuove interdizioni e inabilitazioni, lasciando che quelle in essere vadano ad esaurirsi), mentre l’amministrazione di sostegno andrà profondamente rivista (“rimodulata“) per diventare uno strumento realmentesu misura” della persona con disabilità, secondo le indicazioni della Convenzione Onu: l’idea è che lo strumento resti ma diventi sempre più centrato sull’autodeterminazione, nella logica di dare supporto alle decisioni della persona con disabilità, quale che sia la necessità di sostegni che essa abbia, e non di sostituirsi ad essa.

Cosa prevede la delega – “Il governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti”, recita l’articolo 17. Si parla quindi, alla lettera, di “rimodulazione dell’amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice”. Sono inoltre previste delle semplificazioni degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e alla rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale: una questione che oggi complica molto la vita delle famiglie.
Quale direzione per la delega?Per Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio, avvocate del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas, la direzione è chiara: “Rendere l’amministratore di sostegno sempre di più un supporto alle decisioni della persona e non un sostituto della volontà della persona con disabilità. È questo infatti il cuore delle raccomandazioni Onu, andare ad abrogare le leggi che permettono ‘la sostituzione nelle decisioni’, per introdurre invece meccanismi che aiutino la persona a esprimere la propria volontà e a realizzare le proprie scelte”. E un aspetto che sulla carta è in realtà già presente nell’istituto dell’amministrazione di sostegno, anche se non sempre e non ovunque viene attuato: “Si è scelto quindi intervenire sull’istituto senza cancellarlo, ritendolo “malleabile“: la direzione da prendere, seguendo le indicazioni dell’Onu, è quella di rafforzare questo aspetto, esplicitando meglio il fatto che l’amministrazione di sostegno deve essere costruita proprio su misura della persona e che i poteri dell’amministratore non devono essere troppo estesi ma sempre graduati e proporzionati ai bisogni di sostegno del beneficiario”, precisa Gatto. La direzione è quella di rendere l’amministratore di sostegno sempre di più un supporto alle decisioni della persona e non un sostituto. È questo il cuore delle osservazioni e delle raccomandazioni dell’Onu.
Un cambio culturale prima che giuridico – “Certamente va inserita e rafforzata tutta la parte sul supporto decisionale da dare alla persona per metterla nelle condizioni di esprimersi, anche attraverso strumenti e modalità comunicative adeguate. Il tema è che la persona con disabilità deve essere coinvolta in prima persona e che la sua volontà deve essere raccolta, sostenuta e valorizzata. Ricordiamo che la Convenzione Onu afferma che tutte le persone con disabilità devono essere messe nelle condizioni di autodeterminarsi, con gli opportuni sostegni per farlo”, aggiunge Ceraolo Spurio. Come dire che non c’è una disabilità così grave o complessa da impedire l’autodeterminarsi della persona: è questione dei sostegni che si mettono in campo e di arrivare, al limite, a quella che l’Onu chiamamigliore interpretazione della sua volontà. Va rafforzata tutta la parte sul supporto decisionale da dare alla persona per metterla nelle condizioni di esprimersi, anche attraverso strumenti e modalità comunicative adeguateUn tema centrale per l’attuazione della legge delega sarà quindi la formazione degli attori coinvolti: giudici, amministratori, operatori sanitari e sociali, perché la persona dovrà essere coinvolta sempre, con attenzione alla sua volontà attuale o, quando necessario, a quella ricostruita (si pensi alla ricostruzione della volontà della persona, quando questa si trovasse per esempio in stato vegetativo). “Sarà necessario anche intervenire sulle cattive prassi: dai costi delle rendicontazioni scaricati sulle famiglie fino alla convinzione errata – che la nomina di un amministratore sia obbligatoria: non lo è”, sottolinea Gatto.
Tempistiche e criticitàLa delega dovrà essere esercitata entro 24 mesi. Una tempistica doppia rispetto a quella prevista per il Codice Unico della Disabilità, dentro cui inizialmente la riforma dei tre istituti era stata collocata. Se per l’opinione pubblica questa delega per la revisione dell’amministrazione di sostegno è un po’ una sorpresa  – al netto delle riflessioni fatte ormai qualche anno fa, quando arrivò la raccomandazione dell’Onu tecnici ed esperti ci stavano lavorando già da tempo: prima con il Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili, poi all’interno dei lavori per la stesura del Codice Unico della Disabilità, infine di nuovo in maniera sganciata da esso, appunto con una delega ad hoc sotto la competenza primaria del ministro della Giustizia. “È un peccato in questo senso che per la riforma di questi tre istituti siano previsti 24 mesi e per il Codice Unico – di cui si parla all’articolo 16 della legge 167/2025ne siano previsti 12. L’auspicio di Anffas è che le due cose vadano di pari passo, con gli stessi tempi: il rischio altrimenti è che questa riforma, di cui si parla dal 2016, perda slancio. Chiediamo quindi che si proceda rapidamente e soprattutto con contenuti pienamente allineati alla Convenzione Onu”, conclude l’avvocata Gatto.
Il disegno di legge del Cnel – All’interno di questa cornice, è arrivato il disegno di legge di riforma dell’Amministrazione di Sostegno proposto dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Cnel. Approvato nella seduta del 25 novembre 2025, il disegno di legge ha l’obiettivo di aggiornare l’istituto introdotto dalla legge 6/2004 alla luce dei principi contenuti nell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento promuove una concezione dell’amministrazione di sostegno centrata sulla capacità giuridica, sulla volontà e sulle preferenze della persona beneficiaria, superando i modelli sostitutivi e orientando l’intero sistema verso il supporto decisionale personalizzato. Il relatore della proposta, Vincenzo Falabella, consigliere Cnel e presidente Fish, spiega che “il ddl affronta una criticità ormai strutturale del sistema italiano, ossia la difficoltà per i giudici tutelari di individuare amministratori di sostegno qualificati e in numero sufficiente. Per questo amplia la platea dei soggetti nominabili, includendo Enti del Terzo settore, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp) e Fondazioni di Comunità, ossia soggetti caratterizzati da continuità organizzativa, prossimità territoriale e competenze integrate di natura socioassistenziale. L’inserimento dell’attività di amministrazione di sostegno tra le attività di interesse generale del Terzo settore rafforza la capacità degli enti di operare in questo ambito, valorizzando il ruolo delle comunità locali nella protezione delle persone fragili. Un quadro in cui lo Stato, gli enti locali, le famiglie, il Terzo settore e le comunità territoriali collaborano per assicurare un sostegno realmente rispettoso della dignità e dell’autodeterminazione della persona”. L’inserimento dell’attività di amministrazione di sostegno tra le attività di interesse generale del Terzo settore rafforza la capacità degli enti di operare in questo ambito, valorizzando il ruolo delle comunità locali nella protezione delle persone fragili. Il ddl istituisce presso il ministero della Giustizia un elenco nazionale degli enti idonei allo svolgimento dell’incarico, con requisiti specifici di natura patrimoniale, organizzativa e professionale: condizione necessaria per entrare in quell’elenco sarà la presenza di figure adeguatamente formate e l’adozione di modelli organizzativi capaci di garantire continuità e qualità del sostegno. Per assicurare un rapporto effettivo di prossimità, ascolto e continuità, il ddl prevede che ogni amministratore possa gestire fino a cinque incarichi, elevabili eccezionalmente a sette con autorizzazione motivata del giudice tutelare. Falabella osserva che “limitare il numero degli incarichi non è un vincolo burocratico ma un presidio di qualità: un amministratore deve poter dedicare tempo ed energie reali alla persona per assicurare un sostegno coerente e rispettoso delle sue esigenze”.

Semplificazione della rendicontazioneGrande attenzione è riservata alla semplificazione degli adempimenti per gli amministratori familiari. Tra le innovazioni più significative figura l’emendamento, proposto proprio da Falabella, che introduce l’esonero dall’obbligo di rendicontare le spese pari o inferiori a 8.500 euro per gli amministratori in linea retta. “La soglia da 8.500 euro rappresenta una misura calibrata di semplificazione: tutela le famiglie, le alleggerisce da adempimenti sproporzionati e rafforza al contempo l’efficienza del sistema di controllo, permettendo ai giudici tutelari di concentrarsi sui casi realmente complessi”. Fra le novità proposte, ci sarebbe anche una procedura semplificata che consente ai genitori, se concordi, di assumere congiuntamente il ruolo di amministratori di sostegno del figlio maggiorenne. “Il Cnel ha voluto offrire una risposta concreta e moderna, capace di valorizzare la persona e di integrare in modo organico le migliori esperienze del territorio. Una riforma di sistema, che guarda al futuro e mette al centro la libertà e la dignità di ciascuno. Il nostro obiettivo è garantire che la persona resti protagonista delle proprie scelte e del proprio progetto di vita. L’amministratore non limita la capacità: la sostiene e la rende pienamente esercitabile”, conclude Falabella.

Fonte: Superabile.it

Photo: Superabile.it

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