Il Tribunale di Trapani accoglie il ricorso Anffas sugli alunni con disabilità riconoscendo il carattere discriminatorio collettivo dei criteri adottati dal Comitato dei Sindaci per l’organizzazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione
Con sentenza pubblicata il 30 giugno 2026 il Tribunale di Trapani ha accolto il ricorso promosso da Anffas Nazionale e Anffas Sicilia, in qualità di associazioni legittimate ad agire ai sensi della l.n. 67/06, di intesa con Anffas Trapani, nei confronti del Comune di Trapani, anche quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 50, riconoscendo il carattere discriminatorio collettivo dei criteri adottati dal Comitato dei Sindaci per l’organizzazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione destinato agli alunni con disabilità dell’intero territorio, ordinando la cessazione della condotta discriminatoria e la disapplicazione di tali criteri. E’ quanto si legge in una nota di Anfass.
La sentenza conferma integralmente il provvedimento cautelare già ottenuto da Anffas nel corso del giudizio e respinge le principali difese del Comune, che aveva sostenuto l’inammissibilità dell’azione collettiva e la legittimità della rimodulazione del servizio quale espressione dell’istituto dell’accomodamento ragionevole.
Tra gli aspetti affrontati dal provvedimento vi è il criterio introdotto dal Distretto che prevedeva, quale regola generale, il divieto di contemporanea presenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e dell’insegnante di sostegno, consentendo la sovrapposizione delle due figure solo entro il limite del 10%. Il Tribunale precisa, si legge ancora, che tale scelta “si fonda sul presupposto (erroneo in quanto univocamente smentito in giurisprudenza) della fungibilità tra le due misure”, mentre assistente all’autonomia e insegnante di sostegno svolgono funzioni diverse e complementari e, ove entrambe previste dal Piano Educativo Individualizzato, devono essere garantite contestualmente. Inoltre, il giudice ha dichiarato illegittima la scelta del Distretto di limitare il servizio ai soli alunni con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, escludendo, quindi, gli alunni con riconoscimento ai sensi del comma 1 anche quando il Gruppo di lavoro operativo (Glo) ne avesse previsto la necessità all’interno del Pei. La sentenza ribadisce, a tal riguardo, che la normativa nazionale non prevede alcuna limitazione di questo tipo ai fini dell’accesso al servizio.
Di particolare rilievo è anche quanto affermato dal Tribunale in ordine alla vincolatività del Piano educativo individualizzato, laddove si chiarisce che gli enti chiamati a darvi attuazione non possono modificarne unilateralmente il contenuto né ridurre i sostegni ivi individuati invocando esigenze organizzative o finanziarie, poiché il potere di modificare il Pei appartiene esclusivamente al Gruppo di Lavoro Operativo e neppure l’autonomia finanziaria degli enti locali può giustificare la compressione del diritto fondamentale all’inclusione scolastica delle persone con disabilità.
Il Tribunale afferma che i criteri di erogazione del servizio adottati dal Distretto “si riverberano, in definitiva, in una contrazione (se non esclusione totale) del monte ore di assistenza Asacom rispetto alle previsioni di ciascun Pei degli alunni che, a causa di tali disposizioni, risultano indirettamente, e collettivamente, discriminati”. Il giudice riconosce, quindi, che la lesività deriva direttamente dai criteri generali introdotti dalla deliberazione del Comitato dei sindaci, i quali, incidendo indistintamente su tutti i Pei degli alunni del Distretto, determinano una discriminazione indiretta collettiva ai sensi della legge n. 67/2006. Roberto Speziale, Presidente di Anffas Nazionale, sottolinea: “Questa vicenda nasce dalle numerose segnalazioni raccolte a settembre dallo Sportello Antidiscriminazione di Anffas Trapani, che fa parte della rete dell’Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione ‘Maria Rita Saulle’. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto necessario intervenire su più fronti, da un lato promuovendo, insieme ad Anffas Sicilia e ad Anffas Trapani, l’azione collettiva, patrocinata dalle avvocate Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio, per rimuovere all’origine i criteri discriminatori adottati dal Distretto, dall’altro sostenendo le azioni promosse nell’interesse di singoli alunni, patrocinate anche dall’avvocato Valerio Duca, affinché venisse garantita la piena attuazione dei Pei degli alunni rimasti senza assistenza. Le pronunce favorevoli già ottenute nei giudizi individuali hanno consentito di ripristinare il servizio sin dai primi mesi dell’anno scolastico in favore degli alunni direttamente coinvolti, mentre la sentenza pronunciata oggi rimuove alla radice la causa delle discriminazioni, incidendo direttamente sui criteri generali dai quali tali violazioni avevano avuto origine e prevenendo futuri tagli del servizio, anche per i prossimi anni scolastici”.
Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia, dichiara: “Questa sentenza assume particolare rilievo anche per la nostra regione, dove negli ultimi anni abbiamo più volte denunciato le gravi criticità che interessano il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, a partire dai ritardi nell’attivazione del servizio ad inizio di ogni anno scolastico fino all’adozione, in alcuni territori, di criteri organizzativi non coerenti con la normativa vigente”.
Fonte: Superabile.it
Foto: Superabile.it