Autorità Garante: “Il caregiver non sia trattato come un semplice visitatore”

Autorità Garante: “Il caregiver non sia trattato come un semplice visitatore”

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Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità: “Il caregiver non sia trattato come un semplice visitatore”

 L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato la Raccomandazione n. 03 del 29 maggio 2026, dedicata alla presenza del caregiver durante il ricovero e l’accesso alle prestazioni sanitarie delle persone con disabilità.

Con il nuovo atto, l’Autorità richiama il Ministero della Salute, la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, le Province autonome, le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere, gli Irccs e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate alla necessità di adottare criteri uniformi, chiari e non discriminatori, superando prassi disomogenee che ancora oggi, in alcune realtà, limitano o negano la presenza del caregiver sulla base di regolamenti interni, interpretazioni non formalizzate o dell’errata assimilazione del caregiver a un semplice visitatore.

La Raccomandazione afferma un principio centrale: quando la presenza del caregiver è necessaria in relazione ai bisogni assistenziali, comunicativi, cognitivi, comportamentali o relazionali della persona con disabilità, essa costituisce una misura di accomodamento ragionevole e può rappresentare una condizione essenziale per rendere effettivo il diritto alla salute.

“Il caregiver, in questi casi, non è un visitatore: è una figura di supporto che può rendere concretamente possibile l’accesso alle cure, la comunicazione con il personale sanitario, la comprensione dei bisogni della persona e la continuità del percorso assistenziale”, sottolinea il Collegio dell’Autorità Garante, composto dal Presidente avv. Maurizio Borgo, dal Componente Vicario prof. Francesco Vaia e dal Componente ing. Antonio Pelagatti. “Negarne la presenza, quando necessaria e in assenza di adeguate misure alternative, può tradursi in una compressione del diritto alla salute e in una forma di discriminazione indiretta”.

L’Autorità evidenzia che la presenza del caregiver non deve essere riconosciuta soltanto nei casi di non autosufficienza fisica o sanitaria, ma anche nelle situazioni di disabilità grave in cui il bisogno principale riguardi la sfera cognitiva, comunicativa, relazionale, emotiva o comportamentale. Il criterio da seguire deve fondarsi sul bisogno concreto della persona nel contesto sanitario specifico. Particolare attenzione viene dedicata anche alla European Disability Card. L’Autorità raccomanda che la Disability Card recante l’indicazione “A”, attestante la necessità di accompagnatore, sia riconosciuta dalle strutture sanitarie come strumento probatorio semplificato e idoneo ad attestare la necessità della presenza del caregiver, evitando richieste ripetute di documentazione e valutazioni discrezionali non uniformi. Anche in assenza della Card o dell’indicazione “A”, la presenza del caregiver deve comunque essere valutata sulla base del bisogno concreto della persona.

Il documento interviene inoltre sulla necessità di garantire la continuità della presenza del caregiver durante il ricovero, l’accesso al pronto soccorso, le prestazioni ambulatoriali complesse, gli accertamenti diagnostici invasivi e, ove necessario e compatibile con le condizioni cliniche e di sicurezza, anche nelle fasi di trasporto sanitario, compreso il trasporto in ambulanza.

Secondo l’Autorità, eventuali limitazioni possono essere previste solo in presenza di esigenze sanitarie o organizzative specifiche, temporanee, proporzionate e adeguatamente motivate. Non sono ammissibili dinieghi fondati su prassi informali, indicazioni verbali, criteri non regolamentati o limiti standardizzati non collegati al bisogno effettivo della persona.

La Raccomandazione chiede infine alle strutture sanitarie di adottare regolamenti interni chiari e accessibili, procedure di reclamo immediate e percorsi di formazione rivolti al personale sanitario, amministrativo e di accoglienza, affinché sia pienamente compresa la differenza tra visitatore e caregiver e il significato dell’accomodamento ragionevole.

Fonte: Superabile.it

Foto: Superabile.it

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